Chi svolge la libera professione nel campo della psicologia deve sapere che, come altre categorie di professionisti, non può decidere di farsi pubblicità e partire con la campagna come se nulla fosse, un buon consiglio generale è quello di chiedere all’Ordine di appartenenza quali siano i criteri stabiliti per poter fare pubblicità.
Tutti gli Ordini Nazionali di categoria stabiliscono precise regole per i professionisti iscritti al rispettivo albo, non si è sottratto a questo onere l’Ordine Nazionale degli Psicologi che ha redatto e pubblicato un atto, una sorta di guida, per chi voglia fare pubblicità al proprio studio di psicologia.
Quali i canali autorizzati dall’Ordine degli Psicologi
L’Ordine ha esplicitamente autorizzato l’uso, per la pubblicità di uno studio di psicologia o del singolo psicologo, dei seguenti mezzi di comunicazione:
- Targhe apposte in modo esclusivo sull’edificio presso il quale lo psicologo svolga la propria attività professionale;
- inserzioni su elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria;
- inserti pubblicitari su periodici del settore sanitario tutto;
- presenza, per mezzo di spazi pubblicitari, su giornali e periodici di informazione;
- Internet.
A prescindere dal mezzo che si sceglie è importante che per la pubblicità venga chiesta espressamente autorizzazione all’Ordine per evitarne l’intervento e le relative sanzioni previste.
E rispetto ai media non citati come deve comportarsi lo psicologo?
E’ questo un terreno ampio e pieno di insidie, infatti se da un lato è vero che mancano chiari riferimenti al permesso di poter sfruttare radio, televisione, cartellonistica stradale, volantinaggio e così via, dall’altro non sono espressamente vietati e, come spesso accade, bisogna saper interpretare la legge.
Stesso discorso interpretativo vale sul cosa può pubblicizzare uno psicologo, spesso capita che se questi sia anche un professore universitario la sua attività venga pubblicizzata dall’Ateneo stesso tramite brochure o quant’altro per magari segnalare il corso tenuto o un particolare intervento.
Quindi dal punto di vista legale un’attenta e accurata interpretazione potrebbe smarcare il professionista da eventuali azioni illegali, dal punto di vista morale va ricordato che lo psicologo, come tutti i liberi professionisti, dovrebbe seguire anche il codice deontologico cui fa riferimento l’intera categoria, fra le cui regole ricordiamo:
- il messaggio pubblicitario non può essere denigratorio di altri colleghi;
- le affermazioni eventualmente riportate devono avere riscontro scientifico;
- il messaggio non deve essere ambiguo.
Quest’ultimo punto costituisce una regola fondamentale per la pubblicità di uno studio di psicologia, è bene che questa non sia ingannevole, principio che vale ovviamente per tutti i settori professionali e categorie merceologiche, tanto più che la tempo di Internet facilmente si può essere smascherati.
Quali le sanzioni previste in caso di irregolarità
Il regolamento dell’Ordine distingue fra due tipi di irregolarità:
- Pubblicità non autorizza ma con messaggio veritiero;
- pubblicità non autorizzata e contenente false indicazioni.
Nel primo caso si rischia la censura (rimozione delle pubblicità incriminata) e una sospensione che va da uno a sei mesi, la prassi vuole che si arrivi alla sospensione solo nel caso di reiterazione del reato.
Più grave la sanzione prevista nel secondo caso, la sospensione, certa, andrà dai sei mesi all’anno intero, periodo durante il quale si è inibiti dal poter svolgere la professione.
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