Marketing online per i medici e le professioni sanitarie

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pubblicità per studi medici
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Coloro che svolgono una libera professione nel campo della medicina e nelle professioni sanitarie, come per altre categorie professionali, può farsi pubblicità ma deve farlo attenendosi a determinate regole imposte dalla normativa e alle indicazioni fornite dall’Ordine di appartenenza.
Ogni professione sanitaria ha un Ordine che stabilisce precise regole, ma prima di questo bisogna conoscere quanto stabilisce la normativa in materia di Pubblicità dell’Informazione Sanitaria, che è stata rivisitata più volte nel corso degli ultimi anni (Legge Bersani e D.P.R. n° 137/2012).
Il Decreto “Bersani”, convertito in Legge, nr. 248/2006, in sintonia con il panorama normativo europeo, ha rimosso tutto ciò che può intendersi come divieto, “liberalizzando, per l’appunto, la pubblicità, anche in ambito sanitario”.

La normativa

L’art 4 del D.P.R. n° 137/2012 prevede che sia “ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente a oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.”
Al comma 2 una specificazione molto importante descrive le caratteristiche della pubblicità, ovvero che “la pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto (deve riguardare la materia sanitaria), veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

Si consiglia quindi al singolo professionista in campo sanitario una precedente verifica presso gli Ordini professionali della categoria a cui appartiene, tramite l’apposita modulistica (i.e. dichiarazione di conformità, richiesta di verifica del messaggio pubblicitario per studio medico o odontoiatrico, etc.), della veridicità del messaggio informativo trasmesso nonché il rispetto del decoro e dell’aderenza al Codice Deontologico.

Le sanzioni

Sempre da D.P.R. sopra citato la violazione delle disposizioni sopra descritte costituisce un “illecito disciplinare (quindi di competenza dell’Ordine professionale), oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

La nuova normativa si applica quindi a Medici e/o Odontoiatri, ma anche alle Strutture sanitarie così come regolamentato dalla Circolare n°33 FNOMCeO che ha per oggetto: “Legge 175/92: Modifiche normative. Pubblicità sanitaria tramite Internet“.

Strategie di marketing online

Per quanto riguarda la pubblicità tramite sito internet vanno specificati e obbligatoriamente inseriti i seguenti dati:

  1. Nome o Denominazione
  2. Domicilio o sede legale
  3. Modalità di contatto immediato
  4. Iscrizione all’albo
  5. Laurea e Abilitazione
  6. Dichiarazione di conformità alle Linee Guida
  7. Partita IVA (se presente)
  8. Sito registrato su dominio nazionale o europeo

Non è consentito in ogni caso utilizzare il messaggio per ospitare spazi pubblicitari a titolo commerciale con riferimento a case farmaceutiche.
Sempre online, diverse attività professionali stanno sfruttando da tempo i canali social per farsi pubblicità. Anche le professioni sanitarie possono utilizzare il social media marketing per pianificare la propria strategia di promozione del business, avvalendosi dei social network più utilizzati, sempre rispettando la normativa e l’obbligo di trasmettere un messaggio veritiero ed effettuare una pubblicità informativa.

Altre forme pubblicitarie per studi medici e professioni sanitarie

Nel caso, invece, di messaggio pubblicitario trasmesso da emittenti radiotelevisive o organi di stampa, oltre a rispettare le precedenti regole, il professionista dovrà indicare: l’emittente o l’organo che trasmetterà/pubblicherà la pubblicità, l’orario di trasmissione e il contenuto del messaggio nella modulistica dell’Ordine di appartenenza.

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